Glossario
Tutto il sapere sul Consiglio Provinciale dalla A alla Z.
Tutto il sapere sul Consiglio Provinciale dalla A alla Z.
Una legge provinciale approvata dal Consiglio viene promulgata, senza alcun controllo preventivo da parte del Governo, dal/dalla presidente della Provincia (in questa fase le vengono attribuiti la data e il numero) e quindi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Salvo diversa previsione, essa entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Il Governo può però impugnare la legge, entro i successivi 60 giorni, dinnanzi alla Corte costituzionale qualora ritenga che tutta la legge o alcune sue singole disposizioni siano lesive della competenza dello Stato in materia.
Viceversa, anche la Provincia può impugnare una legge statale o una legge regionale dinnanzi alla Corte costituzionale qualora ritenga che essa violi le competenze della Provincia.
Alcune cariche, funzioni e attività sono incompatibili con la carica di consigliera/consigliere provinciale: per esempio, quelle di consigliere/a comunale, onorevole o senatore/trice, amministratore/trice di un ente o società provinciale, dipendente pubblico/a. Se una consigliera o un consigliere ricopre tali cariche oppure svolge tali funzioni, deve decidere se optare per la carica di consigliera/consigliere oppure per l’altro ruolo: se non lo fa entro il termine stabilito perde la carica di consigliera/consigliere provinciale. Con questa disposizione, il legislatore ha voluto prevenire il verificarsi di possibili conflitti di interesse.
Se sussiste incompatibilità (all’inizio della legislatura oppure anche sopravvenuta nel corso di essa) lo decide il Consiglio stesso, dopo aver esaminato la situazione di fatto. Se il Consiglio giunge alla conclusione che sussiste tale situazione, s’invita la consigliera/il consigliere a eliminare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, altrimenti decade dall’incarico di consigliera/consigliere provinciale.
I consiglieri/Le consigliere provinciali – che sono contemporaneamente anche consiglieri regionali, vale a dire che fanno parte di due assemblee legislative – percepiscono per la loro attività dal Consiglio regionale un’indennità mensile(9.800 € lordi) e un rimborso spese forfettario netto (700 €). . I consiglieri/Le consigliere che ricoprono una carica in seno alla Giunta provinciale, alla Giunta regionale, agli uffici di presidenza del Consiglio provinciale o del Consiglio regionale, o ancora che ricoprono al carica di capogruppo, percepiscono inoltre un’indennità di carica calcolata in percentuale sull’indennità mensile.
È previsto anche il rimborso delle spese documentate necessarie per l’adempimento degli obblighi politici in Alto Adige o furi provincia.
Al fine di garantire le stesse opportunità per tutte le candidate e tutti i candidati, coloro che rivestono determinate posizioni, da cui potrebbero trarre vantaggio influenzando il voto dell’elettorato, non possono candidarsi per essere eletti in Consiglio provinciale: si tratta per esempio dei sindaci/delle sindache dei comuni più grandi (con più di 20.00 abitanti), di alcuni/e alti/e funzionari/e dello Stato, della Regione o della Provincia, dei/lle giudici che amministrano la giustizia in Regione, dei/lle religiosi, dei vertici di società con partecipazione maggioritaria della Provincia ecc. Queste persone non sono eleggibili (e di conseguenza non possono candidarsi), a meno che al più tardi l’ultimo giorno utile stabilito per la presentazione delle candidature non si dimettano dal loro incarico e non svolgano più tale funzione.
La verifica dell’esistenza di cause di ineleggibilità spetta allo stesso Consiglio provinciale entro 6 mesi dall’inizio della legislatura. Se il Consiglio dovesse giungere alla conclusione che una consigliera eletta oppure un consigliere eletto non erano eleggibili, delibera l’annullamento dell’elezione e la o lo fa decadere dalla carica elettiva ricoperta.
Il Servizio stampa del Consiglio provinciale provvede all’informazione dell’opinione pubblica sull’attività del Consiglio provinciale e dei suoi organi. I giornalisti curano i necessari rapporti con i mezzi di informazione.
I disegni di legge possono essere presentati non solo dai consiglieri e dalle consigliere provinciali e dalla Giunta provinciale, ma anche dal popolo. L’iniziativa popolare delle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale.
Un disegno di legge elaborato dai promotori dell’iniziativa e sostenuto da 8.000 cittadini e cittadine con la propria firma viene chiamato iniziativa popolare.
I consiglieri/Le consigliere hanno il diritto di presentare interrogazioni scritte che consistono nella semplice domanda se un fatto sia vero, se un’informazione sia pervenuta all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale o se sia esatta, se l’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale abbiano assunto o intendano assumere decisioni su determinati argomenti, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività della pubblica amministrazione. All’interrogazione deve essere fornita una risposta scritta entro 30 giorni.
In ciascuna sessione del Consiglio provinciale è previsto, di norma il primo giorno della sessione, uno spazio riservato alla trattazione di brevi interrogazioni concernenti temi di attualità, che ciascun consigliere/ciascuna consigliera può rivolgere al/alla presidente del Consiglio provinciale, al/alla presidente della Provincia e ai/alle componenti della Giunta provinciale. La risposta degli interrogati/delle interrogate deve essere altrettanto breve.