Glossario
Tutto il sapere sul Consiglio Provinciale dalla A alla Z.
Tutto il sapere sul Consiglio Provinciale dalla A alla Z.
Di norma il Consiglio provinciale viene convocato sulla base di un calendario delle sedute predisposto annualmente. Tale calendario permette ai consiglieri e alle consigliere e ai/alle componenti della Giunta provinciale una programmazione più precisa delle loro altre attività politiche. Il calendario viene distribuito a molti uffici e enti della provincia e pubblicato in internet per garantire che i cittadini e le cittadine sappiano quando il Consiglio provinciale si riunisce.
Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio provinciale neoeletto ogni gruppo consiliare comunica per iscritto al/alla presidente del Consiglio il nominativo del/della capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti/da tutte le componenti del gruppo. Eventuali sostituzioni che si verifichino nel corso della legislatura devono essere immediatamente comunicate al/alla presidente del Consiglio secondo le stesse modalità.
L’ufficio cerimoniale, comunicazione e relazioni pubbliche, collegato alla segreteria generale del Consiglio, ha fra l’altro il compito di programmare le visite dei gruppi e di assistere i visitatori/le visitatrici. Inoltre deve organizzare le visite del/della presidente o di altri/altre rappresentanti del Consiglio provinciale presso altre istituzioni e viceversa.
Con questo termine viene definita l’unione di due o più partiti rappresentati in un parlamento con l’obiettivo della formazione di un governo comune.
Il collegio dei capigruppo/delle capogruppo è costituito dai capigruppo e dalle capogruppo consiliari e dai/dalle componenti dell’ufficio di presidenza. Esso è presieduto dal/dalla presidente del Consiglio provinciale che lo convoca per concordare il programma e il calendario dei lavori in vista delle sedute del Consiglio e delle commissioni legislative o per esaminare altre questioni che dovessero sorgere nel corso delle sedute consiliari. Le decisioni assunte all’unanimità dal collegio sono vincolanti per il Consiglio; in difetto di unanimità, decide il Consiglio.
Su richiesta motivata di almeno un quarto dei/delle componenti del Consiglio, vale a dire di almeno 9 consiglieri e consigliere, il/la presidente del Consiglio nomina una commissione di inchiesta, nella quale ogni gruppo consiliare è rappresentato da un proprio consigliere o una propria consigliera. In eventuali votazioni ogni componente della commissione dispone di tanti voti quanti sono i/quante sono le componenti del gruppo consiliare cui appartiene. La commissione acquisisce notizie, informazioni e documenti relativi all’oggetto dell’inchiesta e al termine dei propri lavori presenta al Consiglio una relazione sui risultati e sulle conclusioni cui è pervenuta. Ha anche la facoltà di avanzare proposte.
La Commissione interregionale delle assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Land Tirolo e della Provincia autonoma di Trento ha il compito di preparare la seduta congiunta delle assemblee legislative che di norma si tiene ogni due anni.
È compito delle commissioni legislative esaminare i disegni di legge presentati prima che vengano trattati in aula dove verrà esaminato il testo del disegno di legge approvato dalla commissione. Oltre all’esame preliminare dei disegni di legge loro assegnati dal/dalla presidente del Consiglio provinciale, le commissioni legislative presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che siano loro state richieste dal Consiglio. Il numero delle commissioni legislative, le loro competenze e il numero dei/delle loro componenti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio provinciale. La composizione di ogni commissione legislativa deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici così come sono rappresentati in Consiglio provinciale e, per quanto possibile, a quella dei gruppi consiliari. Le sedute delle commissioni legislative non sono pubbliche.
Alla commissione per il regolamento interno spetta l’esame preventivo delle proposte di modifica del regolamento presentate dai consiglieri/dalle consigliere. Essa viene nominata dal/dalla presidente del Consiglio provinciale previa consultazione dei capigruppo/delle capogruppo ed è composta dal/dalla presidente del Consiglio, che la presiede, e da cinque consiglieri/consigliere. Due componenti della commissione devono far parte della minoranza politica. Le conclusioni della commissione sono sottoposte all’approvazione definitiva del Consiglio.
Il Consiglio provinciale può procedere alla nomina di commissioni speciali per l’esame di determinati argomenti e disegni di legge attinenti a materie di particolare interesse provinciale. La costituzione di una commissione speciale può essere richiesta sia dai consiglieri e dalle consigliere provinciali sia dalla Giunta provinciale.
Le commissioni sono organi ausiliari del Consiglio che hanno il compito di discutere in via preliminare la maggior parte delle questioni su cui il Consiglio dovrà poi deliberare. L’esito dei loro lavori è una relazione per lo più accompagnata da un testo (ad es. nel caso dei disegni di legge), che costituiranno la base per la discussione e successiva deliberazione da parte del Consiglio. In questo senso un ruolo importante è svolto dalle commissioni legislative, visto che il compito principale del Consiglio è quello di legiferare. Ma c’è tutta una serie di altre commissioni, come la commissione per il regolamento interno, la commissione interregionale, le commissioni d’inchiesta, le commissioni speciali e altre ancora. Tranne in pochi casi, la composizione di tutte le commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici così come sono rappresentati in Consiglio provinciale e rispecchiare la consistenza dei singoli gruppi consiliari ovvero della maggioranza politica da una parte e della minoranza politica dall’altra.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è composto da 35 consiglieri eletti/consigliere elette con il sistema proporzionale. Possono essere eletti/elette tutti i cittadini/le cittadine residenti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, in possesso della cittadinanza italiana e iscritti/iscritte nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano. Inoltre, non deve esistere nessuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.
Dopo la seduta costitutiva del Consiglio, in una prima fase una commissione formata da 7 consiglieri/e verifica se per i singoli consiglieri eletti/le singole consigliere elette sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità (si vedano le voci ineleggibilità e incompatibilità) sulla base delle dichiarazioni rese dai consiglieri/dalle consigliere all’inizio della legislatura o di altri fatti noti. A conclusione dei lavori, per i quali ci sono sei mesi di tempo, la commissione redige una relazione e per ogni consigliere/a propone al Consiglio la convalida dell’elezione oppure l’adozione di altri provvedimenti qualora ritenga sussistano cause di ineleggibilità o di incompatibilità. La decisione al riguardo spetta al Consiglio provinciale.
Il Consiglio provinciale viene convocato dal/dalla presidente mediante lettera raccomandata inviata ai consiglieri/alle consigliere insieme alla documentazione necessaria almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per la seduta.