Il 20 novembre 1989, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti dell’infanzia, con la quale 196 Stati, tra cui l’Italia, si impegnano a promuovere e proteggere i diritti dei bambini e delle bambine. Da allora, ogni 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini.
Il progetto per la Giornata dei diritti dei bambini
Per sensibilizzare in merito e capire se e in che misura i bambini e bambine conoscono i loro diritti, l’Ufficio della Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il VKE – Associazione campi gioco e ricreazione, la Katholische Jungschar Südtirols e la Cooperativa sociale “Die Kinderfreunde Südtirol” hanno unito le loro forze, in collaborazione con il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, per promuovere un progetto comune. L’obiettivo era quello di capire dai e dalle più giovani componenti della società quanto sono consapevoli dei loro diritti.
“Sapevi che…?” – è così che inizia la maggior parte delle circa 60 domande sui diritti dell’infanzia che sono state poste a bambini e bambine in età scuola elementare di tutto l’Alto Adige. Le risposte a queste e molte altre domande sono state date dai giovani e dalle giovani partecipanti mettendo l’impronta delle loro mani su un poster: un’impronta del colore verde se conoscevano quel diritto, in rosso se avevano bisogno di un approfondimento. Il risultato del progetto è una serie di manifesti creati con grande impegno allestiti qui in una galleria di immagini. Tale galleria è molto più che il risultato di un pomeriggio di bricolage e pittura: essa permette di riconoscere quali sono i diritti che bambine e bambini ancora non conoscono, indicando pertanto dove è ancora necessario intervenire e dove noi tutti come società siamo chiamati a fare ancora più chiarezza. Perché una cosa è certa: solo se bambini e bambine conoscono i loro diritti, possono anche rivendicarli.
Un ragazzo spiega perché i bambini devono conoscere i loro diritti:
(Audio @ Katholische Jungschar Südtirols)
Galleria dei diritti dell’infanzia
In questa pagina troverete gli articoli ed i paragrafi della Convenzione sui diritti dell’infanzia che sono rilevanti per le domande che abbiamo posto nel progetto..
articolo 1: ambito di applicazione
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
“Sapevi che i diritti dell’infanzia sono diritti che valgono per le persone tra i 0 e i 18 anni?“
“Sai dove sono scritti i tuoi diritti?“
articolo 2: divieto di discriminazione
Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
“Sapevi che il rispetto dei diritti dell’infanzia non dipende dal fatto che la tua famiglia abbia molti o pochi soldi?”
“Sapevi che il divieto di discriminazione significa che non devi essere trattato peggio degli altri a causa delle tue caratteristiche personali, come il colore della pelle, la religione o la lingua?”
articolo 3: principio dell’interesse superiore del bambino
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
“Sapevi che l’obiettivo dei diritti dell’infanzia è assicurare che tu stia il meglio possibile?”
“Sapevi che gli adulti quando prendono decisioni che ti riguardano devono sempre agire nel migliore dei tuoi interessi?”
articolo 4: obbligo di attuazione
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.
“Sapevi che lo Stato è obbligato a far valere e a far rispettare i tuoi diritti?”
articolo 5: responsabilità dei genitori
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
“Sapevi che i tuoi genitori hanno dei doveri in relazione alla tua crescita ed educazione, come darti da mangiare o portarti dal medico?”
articolo 6: diritto alla vita e allo sviluppo
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
“Pensi che sia importante per il tuo sviluppo che tu possa sfogarti/rilassarti nella natura?“
(Audio @ Katholische Jungschar Südtirols)
“Pensi che sia importante avere il permesso di essere arrabbiato o triste una volta ogni tanto e anche mostrarlo?“
“È importante che i genitori sostengano i loro figli nei loro talenti?“
articolo 7: diritto al nome, alla cittadinanza e ai genitori
Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
“Sapevi che hai diritto ad un nome?“
“Sapevi che non può esistere un bambino senza un nome?”
articolo 9: separazione dei genitori, rapporti con i genitori
paragrafo 1: Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
paragrafo 2: In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
paragrafo 3: Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
“Sapevi che hai diritto a mantenere il contatto con entrambi i genitori anche in caso di separazione o divorzio?“
articolo 10: ricongiungimento familiare
paragrafo 1: In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
paragrafo 2: Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
“Sapevi che ci sono bambini i cui genitori vivono in un altro paese e che per questo motivo li vedono solo raramente?”
articolo 12: obbligo dell’ascolto dei minori
paragrafo 1: Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
paragrafo 2: A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
“Sapevi che hai diritto a comunicare i tuoi desideri e le tue preoccupazioni ai tuoi genitori o insegnanti?”
“Sapevi che puoi decidere da solo quale professione vorresti svolgere in futuro?”
(Audio @ Katholische Jungschar Südtirols)
“Sapevi che hai diritto a comunicare ai tuoi genitori le tue preferenze riguardo alla scelta della tua scuola?”
“Sapevi che sei tu a decidere se vuoi praticare uno sport e quale tipo di sport?”
“Sapevi che le bambine e i bambini possono praticare gli stessi sport e, di conseguenza, anche le bambine possono ad esempio giocare a calcio così come i bambini possono praticare la danza?”
“Hai la sensazione che la tua opinione venga sufficientemente presa in considerazione?”
(Audio @ Katholische Jungschar Südtirols)
articolo 13: diritto all’informazione e alla libertà di espressione
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
“Sapevi che hai diritto ad esprimere la tua opinione sotto forma scritta, artistica o ogni altro mezzo?”
“Sapevi che nell’esercizio di questo diritto non puoi ledere i diritti altrui?”
“Sapevi che il diritto alla libertà di espressione non significa poter offendere qualcuno?”
articolo 14: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
“Sapevi che hai diritto a pregare ovunque?”
“Sapevi che non esiste un obbligo di praticare una religione?”
articolo 15: libertà di associazione e di riunirsi
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
“Sapevi che puoi incontrare altre bambine e altri bambini per parlare di un’idea comune?”
articolo 16: tutela della vita privata e dell’onore
Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
“Sapevi che nessuno è autorizzato a scattare una tua foto senza il tuo consenso?”
“Sapevi che nessuno, nemmeno tua mamma o tuo padre, può pubblicare le tue foto sui social network senza il tuo consenso?”
“Sapevi che nessuno può offenderti?”
“Sapevi che i tuoi genitori non possono leggere il tuo diario se tu non lo vuoi?”
articolo 17: diritto di accesso ai media, tutela dei bambini e degli adolescenti
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
- Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’articolo 29;
- Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
- Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18
“Sapevi che per utilizzare WhatsApp, gli altri social network oppure giochi è importante la tua età?”
articolo 19: protezione contro la violenza, gli abusi e l’abbandono
Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
“Credi che sia vero che nessuno possa fare violenza ai minori?”
“Sapevi che la violenza non è solo fisica, ma anche verbale o psichica?”
“Sapevi che non esiste lo ‘schiaffo educativo’?”
articolo 21: adozione
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia;
“Sapevi che l’adozione può assicurare che ogni bambina abbia una famiglia?”
articolo 22: diritti dei bambini rifugiati
Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
“Sapevi che ci sono bambini che devono lasciare il proprio paese a causa di una guerra?”
“Sai cos’è un ‘profugo’?”
articolo 23: integrazione di minori con disabilità
Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
“Sapevi che anche i bambini in sedia a rotelle devono avere la possibilità di prendere un autobus?“
(Audio @ Katholische Jungschar Südtirols)
“Sapevi che la scuola deve avere dei bagni ideati apposta per permettere un accesso migliore ai bambini in sedia a rotelle?”
“Sapevi che i bambini che fanno fatica nell’apprendimento hanno diritto ad un sostegno?”
articolo 24: diritto alla salute
Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
“Sapevi che ci sono paesi in cui i bambini non possono andare dal medico se sono ammalati?”
“Sapevi che ci sono paesi dove i bambini non ricevono medicinali quando hanno mal di gola oppure la tosse?”
“Sapevi che è importante mangiare anche a volte frutta e verdura?”
“Sapevi che è importante indossare un casco quando vai in bici o allacciare la cintura quando sei in macchina?”
“Sapevi che ci sono 450 milioni di bambini che non hanno abbastanza acqua?”
articolo 27: diritto ad un tenore di vita adeguato e diritto al mantenimento
paragrafo 1: Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
paragrafo 2: Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
“Credi di avere abbastanza spazio nella tua cameretta?”
articolo 28: diritto all’istruzione, alla scuola e a formazione professionale
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:
- Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
- Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola
“Ritieni importante saper leggere e scrivere?”
“Credi che sia vero che la scuola non è solo un obbligo ma anche un diritto?”
“Sapevi che ci sono paesi dove i bambini non possono andare a scuola e quindi non imparano a leggere e scrivere?”
articolo 29: finalità educative
Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
- di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale
“A scuola avete imparato che è importante avere cura dell’ambiente?”
“Cerchi di tutelare l’ambiente anche a casa tua?”
articolo 30: tutela delle minoranze
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
“Sapevi che le minoranze hanno diritto alla loro cultura e lingua?”
articolo 31: diritto al tempo libero, alla vita culturale ed artistica
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
“Per te è importante avere, oltre la scuola, anche del tempo libero dove puoi incontrare i tuoi amici?”
(Audios @ Katholische Jungschar Südtirols)
“Ti sembra importante poter praticare uno sport o imparare uno strumento musicale?”
articolo 32: tutela contro il lavoro minorile
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
“Sapevi che i bambini non possono svolgere alcuni tipi di attività lavorative?”
articolo 33: diritto alla protezione dalle sostanze stupefacenti
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.
“Sapevi che i genitori devono stare attenti a non fumare in presenza dei bambini?”
“Sapevi che è vietato fumare in luoghi pubblici davanti a scuole materne e dell’infanzia?”
articolo 37: diritto alla protezione dalla tortura, dalla pena di morte, dalla reclusione a vita e diritto ad assistenza legale
Gli Stati parti vigilano affinché:
- nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga ga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, e che una decisione sollecita sia adottata in materia
“Credi che esista una legge che ti protegge da punizioni ingiuste?”
articolo 38: diritto alla protezione dai conflitti armati
paragrafo 3: Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani..